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Abstract: . . . affinché tali obblighi supplementari incombano agli istituti di credito d'altri Stati membri, che offrano mutui per la casa d'abitazione nel suo territorio, solo qualora rispondano alla normativa comunitaria. In tali casi, lo Stato membro ospitante è invitato a notificare detti obblighi alla Commissione affinché questa possa valutarli nell'ambito dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 6. Articolo 5 Istituzione del registro da parte della Commissione La Commissione istituisce il registro centrale degli istituti di credito che offrono mutui per la casa d'abitazione; tale registro indica se i singoli istituti aderiscono o non aderiscono al codice. Articolo 6 Monitoraggio da parte della Commissione La Commissione segue l'attuazione della presente raccomanda- zione. Dopo due anni dall'adozione della medesima, essa ne valuterà l'efficacia in base alla propria attività di monitoraggio, alle relazioni annuali redatte dall'associazione europea del settore creditizio nonché a qualsiasi altra informazione disponibile. Articolo 7 Disposizioni finali Gli Stati membri e gli istituti di credito che offrono mutui per la casa d'abitazione nella Comunità, anche non aderenti alle associazioni o federazioni che hanno negoziato il codice, sono invitati a conformarsi alla presente raccomandazione entro il 30 settembre 2002. Articolo 8 Destinatari La presente raccomandazione è destinata agli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o marzo 2001. Per la Commissione Frederik BOLKESTEIN Membro della Commissione Page 3 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 10.3.2001 L 69/27 ALLEGATO I L'informativa iniziale relativa ai contratti di mutuo per la casa d'abitazione deve comprendere o essere accompagnata dalle seguenti informazioni, presentate nello stesso formato utilizzato per presentare l'informativa iniziale: A. Istituto erogante il mutuo 1. Nome e indirizzo dell'istituto. 2. Nome e indirizzo dell'eventuale intermediario. B. Contratti di mutuo per la casa d'abitazione 1. Scopi per i quali la somma data in prestito può essere utilizzata. 2. Forme di garanzia. 3. Descrizione dei tipi di mutuo disponibili con una breve descrizione delle differenze tra i prodotti a tasso fisso e quelli a tasso variabile, comprese le relative implicazioni per il consumatore. 4. Tipo di tassi d'interesse — fissi, variabili e combinazioni degli stessi. 5. Indicazione del costo per il consumatore di un contratto tipo di mutuo. 6. Elenco delle voci di spesa attinenti alla stipula del contratto, quali le spese amministrative, di assicurazione, legali, d'intermediazione, …. 7. Le diverse opzioni di cui può avvalersi il mutuatario per restituire la somma all'istituto erogante (compresi numero, frequenza e importo delle eventuali rate). 8. L'eventuale possibilità di rimborso anticipato (e, in tal caso, a quali condizioni). 9. L'eventuale necessità di una perizia sul valore dell'immobile e, in tal caso, chi debba incaricarsi della sua esecuzione. 10. Informazioni generali su sgravi fiscali relativi . . . --3000,1,1500,3100,16219
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