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Abstract: . . . preavviso per la ripetizione dei fondi federali è di sei mesi. Sezione 5: Entrata in vigore Art. 14 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999. 7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente . . . . . . aiuti per la conduzione aziendale quale misura sociale collaterale nell’agricoltura Page 1 1998-0189 3121 Ordinanza concernente gli aiuti per la conduzione aziendale quale misura sociale collaterale nell’agricoltura (Ordinanza sugli . . . . . . Entrata in vigore Art. 14 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999. 7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin . . . . . . trasmette i fondi ai Cantoni nell’ambito del credito autorizzato. 5 RS 913.1; RU 1998 3092 Page 4 Ordinanza sugli aiuti per la conduzione aziendale RU 1998 3124 3 I Cantoni gestiscono i fondi messi a disposizione dalla Confederazione . . . . . . annuale all’Ufficio federale entro fine aprile. Art. 13 Ripetizione dei fondi federali Il termine di preavviso per la ripetizione dei fondi federali è di sei mesi. Sezione 5: Entrata in vigore Art. 14 La presente ordinanza entra . . . . . . fondi ai Cantoni nell’ambito del credito autorizzato. 5 RS 913.1; RU 1998 3092 Page 4 Ordinanza sugli aiuti per la conduzione aziendale RU 1998 3124 3 I Cantoni gestiscono i fondi messi a disposizione dalla Confederazione con una . . . --1346,6,112,1788,6729
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