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Abstract: . . . di spesa nell’immediato, che però sottopone la casa a un rischio totale in un tempo futuro non-apprezzabile. Page 17 17 I contratti di mutuo (29) L’uniformazione delle condizioni contrattuali, quale è raccomandata dal Forum Group, va considerata nel più ampio contesto dell’iniziativa della Commissione in materia di diritto contrattuale europeo 13 . Si potrebbe giungere all’uniformazione mediante la classica armonizzazione, oppure tramite il cosiddetto 26° regime, il quale potrebbe essere introdotto come strumento giuridico per affiancare le disposizioni nazionali, senza sostituirle, e sarebbe disponibile a titolo opzionale per le parti contraenti. La Commissione ha cominciato ad esaminare i vantaggi dell’idea del 26° regime nel suo recente Libro Verde sulla politica dei servizi finanziari 14 . La Commissione desidera ricevere pareri sui vantaggi dell’uniformazione dei contratti ipotecari, per esempio tramite lo strumento del 26° regime. CNN. Si osserva preliminarmente che l’e pressione “contratti ipotecari” è s imprecisa e non permette di comprendere se intenda il credito garantito, o la sola costituzione della garanzia. Nel merito: il TCE è indifferente, e lascia “del tutto impregiudicato” il regime di proprietà esistente negli Stati membri (art. 295, TCE). L’art. 308, TCE dispone – dove il trattato non abbia previsto i poteri di azione all’uopo richiesti - un particolare procedimento decisionale, quando un’azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere uno degli scopi . . . . . . spesa nell’immediato, che però sottopone la casa a un rischio totale in un tempo futuro non-apprezzabile. Page 17 17 I contratti di mutuo (29) L’uniformazione delle condizioni contrattuali, quale è raccomandata dal Forum Group, va considerata nel più ampio contesto dell’iniziativa della Commissione in materia di diritto contrattuale europeo 13 . Si potrebbe giungere all’uniformazione mediante la classica armonizzazione, oppure tramite il cosiddetto 26° regime, il quale potrebbe essere introdotto come strumento giuridico per affiancare le disposizioni nazionali, senza sostituirle, e sarebbe disponibile a titolo opzionale per le parti contraenti. La Commissione ha cominciato ad esaminare i vantaggi dell’idea del 26° regime nel suo recente Libro Verde sulla politica dei servizi finanziari 14 . La Commissione desidera ricevere pareri sui vantaggi dell’uniformazione dei contratti ipotecari, per esempio tramite lo strumento del 26° regime. CNN. Si osserva preliminarmente che l’e pressione “contratti ipotecari” è s imprecisa e non permette di comprendere se intenda il credito garantito, o la sola costituzione della garanzia. Nel merito: il TCE è indifferente, e lascia “del tutto impregiudicato” il regime di proprietà esistente negli Stati membri (art. 295, TCE). L’art. 308, TCE dispone – dove il trattato non abbia previsto i poteri di azione all’uopo richiesti - un particolare procedimento decisionale, quando un’azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere uno degli scopi della . . . --3000,2,750,3155,73996
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