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Abstract: . . . Sono state evidenziate le seguenti parole chiave: mutuo condizioni economiche LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE Page 1 PARTE PRIMA LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE A09 - SO1 06_28_1_LRE_001_11 LEGGE REGIONALE 7 luglio 2006, n. 11. Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità. IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: SOMMARIO Capo I Principi Art. 1 . . . . . . intervenute nell’indice ISTAT del costo della vita. Art. 24 (Valutazione degli interventi) 1. L’efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge è oggetto di valutazione triennale da parte dell’Amministrazione regionale. 2. Gli interventi sono valutati mediante criteri fissati dai regolamenti di cui alla presente legge. 3. La valutazione triennale è presentata alla Commissione consiliare competente e costituisce riferimento per l’aggiornamento dell’azione regionale in materia di interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità. Art. 25 (Divulgazione della normativa . . . . . . Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale fornisce il personale, i locali e le attrezzature necessari al funzionamento. 10. Il Presidente della Consulta o suo delegato partecipano di diritto alle riunioni della Commissione re- gionale per le politiche sociali, qualora questa tratti di materie afferenti alle politiche per le famiglie o per la genitorialità. 11. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità destinate ai componenti della Consulta. Capo VIII Disposizioni per le tutele e curatele dei minori e per l’amministrazione di sostegno Art. 20 (Elenco . . . . . . stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo chiun- que spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Trieste, addì 7 luglio 2006 ILLY N. 28 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 12/7/2006 - 27 . . . . . . stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo chiun- que spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Trieste, addì 7 luglio 2006 ILLY N. 28 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 12/7/2006 - 27 . . . --3000,5,300,2738,45125
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