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Abstract: . . . Sono state evidenziate le seguenti parole chiave: mutuo condizioni economiche 396R1488 Regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio del 23 luglio 1996 relativo a misure Page 1 396R1488 Regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio del 23 luglio 1996 relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo Gazzetta . . . . . . forme di cooperazione decentrata. Saranno finanziate, in collaborazione con la Banca, operazioni con capitali di rischio o sovvenzioni in conto interessi. VII. Nel predisporre e porre in essere le attività finanziate con le misure di cui al presente regolamento si terrà debito conto di considerazioni ambientali. Fine del documento . . . . . . euromediterraneo Gazzetta ufficiale n. L 189 del 30/07/1996 PAG. 0001 - 0009 CONSLEG - 96R1488 - 15/04/1998 - 18 PAG. Modifiche successive: Modificato da 398R0780 (GU L 113 15.04.1998 pag.3) Modificato da 300R2698 (GU L 311 12.12.2000 pag.1) Testo: REGOLAMENTO (CE) N. 1488/96 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1996 relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, . . . . . . Gazzetta ufficiale n. L 189 del 30/07/1996 PAG. 0001 - 0009 CONSLEG - 96R1488 - 15/04/1998 - 18 PAG. Modifiche successive: Modificato da 398R0780 (GU L 113 15.04.1998 pag.3) Modificato da 300R2698 (GU L 311 12.12.2000 pag.1) Testo: REGOLAMENTO (CE) N. 1488/96 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1996 relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto . . . . . . collaborazione con la Banca, operazioni con capitali di rischio o sovvenzioni in conto interessi. VII. Nel predisporre e porre in essere le attività finanziate con le misure di cui al presente regolamento si terrà debito conto di considerazioni ambientali. Fine del documento . . . . . . successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1996. Per il Consiglio Il Presidente I. YATES (1) GU n. C 232 del 6. 9. 1995, pag. 5, e GU n. C 150 del 24. 5. 1996, pag. 15. (2) GU n. C 17 del 22. 1. 1996, pag. 184, e parere ricevuto il 20 giugno 1996 (GU n. C 198 dell'8. 7. 1996). (3) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, . . . --3000,6,250,2973,36592
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