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Abstract: . . . stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3. 6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, determina i requisiti di Page 44 Altroconsumo onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante. 7. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie . . . . . . procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla CONSOB a cura del cancelliere. Art. 76 Vigilanza sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato 1. Ferme restando le competenze della CONSOB ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia vigila sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, avendo riguardo all'efficienza complessiva del mercato e all'ordinato svolgimento delle negoziazioni. Essa si avvale dei poteri previsti dall'articolo 74. 2. La Banca d'Italia vigila sulle società di gestione dei mercati . . . . . . soggetto; d) le attività incompatibili con l'esercizio dell'attività di promotore finanziario; e) le modalità per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti all'albo previsto dall'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; f) le regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela; g) le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta; h) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni previste dall'articolo . . . . . . preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1997; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. EMANA il seguente decreto legislativo: . . . . . . Sono state evidenziate le seguenti parole chiave: mutuo negoziazione condizioni Altroconsumo Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Page 1 Altroconsumo Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998 - Supplemento Ordinario n. 52 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 . . . --3000,5,300,3270,115767
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